La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in risposta
all’interpello n. 5 del 3 marzo 2008 proposto dal Consiglio
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, fornisce alcuni chiarimenti
circa i requisiti che deve possedere il datore di lavoro
che svolge direttamente il compito di RSPP (Responsabile
del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi) ex art. 10 del
D.Lgs. n. 626/1994.
Con l’introduzione dell’articolo 8-bis
del D.Lgs. n. 626/1994, da parte del D.Lgs. n.
195/2003, sono state rideterminate le
capacità ed i requisiti
professionali richiesti agli addetti ed ai
responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione quali:
– possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
– attestato di frequenza al corso per
RSPP.
Il Ministero afferma che non è richiesto al
datore di lavoro il possesso di un titolo di studio non inferiore
al diploma di scuola secondaria superiore, nè dell’attestato di
frequenza al corso per RSPP, ma è sufficiente l’attestazione di
frequenza di un corso di formazione in materia di sicurezza
e salute sul luogo di lavoro, organizzato nel rispetto
delle prevsioni dell’art. 3 del D.M. 16.01.1997 (durata minima dei
corsi prevista in 16 ore).