DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2008 , n. 152 – Codice dei contratti

Data:
17 Ottobre 2008

Nella sezione News – Normativa del sito
www.ordineingegneri.go.it è
pubblicato integralmente il DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2008,
n. 152

 

 

MINIMI TARIFFARI LIBERI
Il terzo
decreto correttivo al Codice dei contratti (Dlgs. n. 163/2006) di
cui al recente decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152
pubblicato sul supplemento ordinario n. 227 alla Gazzetta ufficiale
n. 231 del 2 ottobre scorso contiene alcune modifiche
all’articolo 92
che riallinea il codice stesso al Decreto
Bersani (decreto-legge n. 223/2006 convertito nella legge n.
248/2006) sui minimi tariffari.
L’articolo 2, comma 1, lettera t) del terzo decreto
correttivo
contiene alcune modiche all’articolo 92 del
codice e precisamente le seguenti:

  • la rubrica viene sostituita con: “Corrispettivi,
    incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle
    stazioni appaltanti”;
  • al comma 2 è aggiunto alla fine il seguente periodo: “I
    corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle
    stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
    criterio o base di riferimento per la determinazione dell’importo
    da porre a base dell’affidamento.”;
  • al comma 3, le parole: “ai fini della determinazione
    dell’importo da porre a base dell’affidamento” sono
    soppresse;
  • il comma 4 è abrogato,

ed il nuovo testo dei primi quattro commi dell’articolo 92
è, dunque, il seguente: “1. Le amministrazioni aggiudicatrici non
possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo
svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del
finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata
fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono
previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e
10 della legge 2 marzo 1949, n. 143 , e successive modificazioni.
Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve
ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori
qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei
corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai
soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90, tenendo conto delle
tariffe previste per le categorie professionali interessate. I
corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle
stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione dell’importo
da porre a base dell’affidamento.
3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati
applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce
ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote
attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe
in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono
rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi
alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri
finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei
corrispettivi per le attività di supporto di cui all’articolo 10,
comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le
attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 . Per la progettazione
preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di
massima e per il preventivo sommario; per la progettazione
definitiva si applica l’aliquota fissata per il progetto esecutivo;
per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per
il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e
per i capitolati e i contratti.
4. (Abrogato)”.

Le modifiche ai primi quattro commi dell’articolo 92 rimediano ad
una contraddizione abbastanza rilevante e lasciano ora alla
libera contrattazione i compensi, senza più
prevedere alcune tesso ai ribassi.
Ricordiamo che a tal proposito era già intervenuto il secondo
decreto correttivo (Dlgs. n. 113/2007) ma in modo confuso lasciando
parecchi dubbi interpretativi.

Oggi con la nuova versione dell’articolo 92, vengono fugati i dubbi
e le incertezze che erano seguite all’emanazione del decreto-legge
n. 223/2008 con il quale si era ritenuto implicitamente abrogati
sia il comma 4 che il secondo e terzo periodo del comma 2
dell’articolo 92 del codice.
Nessun riferimento, adesso, alla legge 26 aprile 1989, n. 155 ed i
corrispettivi di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001 possono
essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente
ritenuti adeguati soltanto quale criterio o base di riferimento per
la determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento
Con il terzo decreto correttivo e con l’abrogazione del comma 4
dell’articolo 92 scompare ogni riferimento a tetti massimi ai
ribassi tariffari e la liberalizzazione del mercato voluta dal
decreto Bersani può considerarsi completata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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