Rinnovo Comitato tecnico-amministrativo Università di Udine

Data:
26 Ottobre 2009

Prego comunicare alla Segreteria la disponibilità ad essere
segnalati quali membri del Comitato tecnico-amministrativo
dell’Università degli Studi di Udine di cui riportiamo il
regolamento.

 

art. 111 – Comitato tecnico–amministrativo

1. Il Consiglio d’amministrazione su proposta del Rettore
costituisce il Comitato tecnico–amministrativo quale Organo
collegiale di controllo tecnico e di consulenza degli organi di
governo.
2. Il Comitato tecnico–amministrativo è costituito da:

a) un ingegnere scelto tra almeno due nominativi indicati dalla
Facoltà di Ingegneria;

b) un architetto scelto tra almeno due nominativi indicati dalla
Facoltà di Ingegneria e dal Dipartimento di Storia e tutela dei
beni culturali;

c) un docente di area economica scelto tra almeno due nominativi
indicati dalle Facoltà di Economia e di Agraria;

d) un ingegnere scelto tra i nominativi indicati dagli ordini
degli ingegneri di Udine, Pordenone e Gorizia;

e) un architetto scelto tra i nominativi indicati dagli ordini
degli architetti di Udine, Pordenone e Gorizia.

3. La mancata indicazione dei nominativi da parte dei suddetti
ordini non pregiudica la validità della costituzione del Comitato.
La composizione del Comitato può essere integrata, di volta in
volta, da un membro esperto nella materia specifica.

4. Il Comitato dura in carica un quadriennio ed è nominato con
decreto del Rettore.

5. Il Comitato tecnico–amministrativo ha il compito di fornire
pareri nei limiti di oggetto e di valore definiti dal Consiglio
d’amministrazione:

a) sui progetti di edilizia universitaria;

b) in tema d’acquisto, vendita, locazione, comodato e in tema di
accettazione di donazioni, eredità o legati di beni immobili;

c) altre materie sottoposte dagli organi centrali di
governo.

6. I pareri del Comitato tecnico–amministrativo sostituiscono a
ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni o approvazioni di altri
organi statali previsti da norme di legge, ivi comprese
l’autorizzazione per l’acquisto di beni immobili, per
l’accettazione di donazioni, eredità o legati di cui all’articolo 5
della legge 304/1961 e l’approvazione di progetti edilizi di cui
all’articolo 130 del Regio decreto 674/1924 e successive
modificazioni e integrazioni. L’approvazione dei progetti da parte
del Comitato tecnico–amministrativo di cui al presente articolo,
equivale a dichiarazione di pubblica utilità e sostituisce a tutti
gli effetti il decreto del provveditore regionale alle opere
pubbliche con cui i lavori sono dichiarati di pubblica utilità,
urgenti ed indifferibili.

 

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