Newsletter n.1/2010 del 27 gennaio 2010
Modifiche alla Legge Regionale
n.23/2005
Con la Legge regionale 30 dicembre 2009, n.
24 (Legge Finanziaria Regionale), pubblicata sul Supplemento
Ordinario del Bollettino Ufficiale Regionale 07/01/2010, n.001,
sono state introdotte ulteriori modifiche alla L.R.23/2005.
Dopo l’ articolo 6 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n.
23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), e’
inserito il seguente:
<<Art. 6 ter (Coordinamento regionale della procedura di
certificazione VEA)
1. Le competenze regionali di seguito indicate, connesse alla
procedura di certificazione VEA di sostenibilità energetico
ambientale degli edifici di cui all’articolo 6 bis, sono attuate da
ARES – Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile soc.
a.r.l.:
a) divulgazione;
b) formazione;
c) accreditamento;
d) ricevimento dichiarazioni di conformità;
e) consulenza agli enti pubblici;
f) gestione catasto energetico;
g) ogni altra attività, attribuita dalla Giunta regionale, per il
perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.
2. La definizione delle modalità di esecuzione delle attività di
cui al comma 1, nonché gli aspetti tecnici ed economici connessi
alla realizzazione delle medesime, sono disciplinati con una
convenzione stipulata tra l’Amministrazione regionale e ARES soc.
a.r.l.>>.
Slittamento obbligo certificazione VEA
L’obbligatorietà della certificazione VEA di
sostenibilità energetico-ambientale, emanata dall’Amministrazione
Regionale del Friuli Venezia Giulia, scatterà dal 1 giugno 2010 sia
per gli edifici privati che per quelli pubblici (lo slittamento
riguarda i soli edifici pubblici).
Lo ha stabilito la Delibera di Giunta Regionale n.2858 del
17.12.2009.
Foglio di calcolo VEA e atti convegni presentazione
VEA
E’ stato reso disponibile il foglio di
calcolo excell contenente la scheda di calcolo per eseguire le
certificazioni VEA.
Si può scaricare nel sito di Ares sezione Download – Certificazione
VEA oppure dal sito della Regione:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/casalavoripubblici/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT8/ARG3/FOGLIA13/
Inoltre sono disponibili le presentazioni (in
pdf) dei relatori degli incontri per la presentazione del
“Protocollo VEA”, rivolti agli Enti Locali, tecnici, professionisti
e operatori del settore, tenuti dalla Regione Friuli Venezia Giulia
in ogni Capoluogo di Provincia nel mese di dicembre 2009.Sono
scaricabili nel sito di ARES nella sezione Download –
Certificazione VEA oppure dal sito della Regione: http://www.regione.fvg.it/rafvg/casalavoripubblici/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT8/ARG3/FOGLIA13/
Invio pratiche detrazione 55%
Nuovo sito dell’Enea per l’invio delle
pratiche dei lavori realizzati nel 2010 e comunicazione via web
all’Agenzia delle Entrate.
Per l’invio delle pratiche riguardanti i lavori di riqualificazione
energetica degli edifici effettuati nel 2010, a breve sarà
disponibile agli utenti un nuovo sito Enea appositamente dedicato.
Mentre nel sito di invio 2009 possono essere immesse solo le
documentazioni relative ai lavori terminati nel 2009.
L’Enea, mediante il proprio sito web, ricorda
inoltre che sono disponibili 90 giorni dal termine dei lavori per
inviare i documenti relativi agli interventi completati. Per quanto
riguarda invece i lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta,
è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita
comunicazione, esclusivamente in via telematica a partire dal 4
gennaio 2010. Le prime comunicazioni dovranno essere inviate solo
via web entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel
2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre
2009.
Si ricorda che le specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di
comunicazione sono state definite con il provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate del 21 dicembre 2009. Pochi giorni dopo, l’Agenzia ha
pubblicato sul proprio sito internet il software per le
comunicazioni telematiche.
Detrazione 55%: il MSE cambia i limiti di trasmittanza
per il 2010
Fissati per i serramenti valori più alti
rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio.
Ricordiamo che il 1° gennaio 2010 sono
entrati in vigore i nuovi limiti di trasmittanza U, fissati dal DM
11 marzo 2008, attuativo della Finanziaria 2008, più rigidi
rispetto a quelli in vigore fino a fine 2009.
Per usufruire della detrazione del 55%, infatti, fino al 31
dicembre 2009 occorreva rispettare i valori limite che il Dlgs
192/2005 (come modificato dal Dlgs 311/2006) fissa come obbligatori
per tutti (a prescindere dalle detrazioni fiscali) a partire dal 1°
gennaio 2010. Dal 1° gennaio 2010 sono stati fissati valori ancora
più bassi.
Il Decreto Ministeriale appena emanato ha
alzato tali valori, a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi
del Dlgs 192/2005 (Dpr 59/2009 e Linee Guida per la certificazione
energetica) e dell’esperienza applicativa di questi anni. Il MSE ha
quindi ritenuto opportuno ricalibrare i requisiti tecnici di
ammissibilità degli incentivi fiscali e superare alcune criticità
relative all’attuazione dei commi 344 e 345 della Finanziaria
2007.
Il Decreto ha accolto le richieste espresse da Uncsaal rispetto ai
limiti per l’anno in corso indicati dalla Finanziaria 2008, limiti
che rischiavano di penalizzare i consumatori, obbligati ad
acquistare serramenti iperperformanti, quindi più costosi, anche
laddove non sarebbe necessario per assicurare una equilibrata
prestazione termica.
Di seguito una tabella con i limiti per le
chiusure apribili e assimilabili:
Zona Climatica Limiti dal 1° gennaio 2010 (DM
11/03/2008) Limiti DM appena emanato
A
3,9
3,7
B
2,6
2,4
C
2,1
2,1
D
2,0
2,0
E
1,6
1,8
F
1,4
1,6
Agenzia delle Entrate: 55% non cumulabile con altri
incentivi
La detrazione 55%, chiarisce l’Agenzia, non
può sommarsi agli incentivi riconosciuti dagli enti territoriali
per gli stessi interventi
La detrazione del 55% delle spese sostenute
per la riqualificazione energetica degli edifici non è cumulabile
con eventuali incentivi riconosciuti, per gli stessi interventi,
dalla comunità europea, dalle Regioni o dagli enti locali. Il
contribuente che, a partire dal 1° gennaio 2009, sostiene queste
spese deve scegliere se beneficiare della detrazione fiscale o
fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o
locali.
Lo ha ribadito la risoluzione n. 3/E di oggi
dell’Agenzia delle Entrate, in risposta a un’istanza di interpello
presentata dalla Regione Piemonte, che con la legge regionale n.
23/2002 ha previsto delle agevolazioni finalizzate a promuovere
interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio
del territorio regionale.
Decreto 19 febbraio
2007
L’Agenzia ricorda che la detrazione d’imposta del 55% – introdotta
dalla Finanziaria per il 2007 – originariamente era compatibile con
specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni per gli
stessi interventi, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 2
del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.
Dlgs
115/2008
Successivamente, è stato emanato il decreto legislativo n. 115 del
30 maggio 2008, di attuazione della Direttiva 2006/32/CE
sull’efficienza energetica. Questo decreto, all’art. 6, comma 3,
prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di
incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la
promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con
ulteriori contributi comunitari, regionali o locali
(…)”.
55% non
cumulabile
Il ministero dello Sviluppo economico ha poi chiarito che la
detrazione d’imposta del 55% è riconducibile fra gli strumenti di
incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di
conseguenza, non può sommarsi ad eventuali incentivi riconosciuti,
per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti
locali.
Dal 1° gennaio 2010 impianti da fonte energetica
rinnovabile obbligatori nei nuovi edifici
I regolamenti edilizi comunali, a partire dal
1° gennaio 2010, dovranno prevedere che la concessione del permesso
di costruire per i nuovi edifici sia subordinata alla presenza di
impianti di produzione di energia rinnovabile.
Tale previsione è stata introdotta dalla
Finanziaria 2008 (art. 1, comma 289) che aggiungeva nel Testo unico
in materia edilizia (Dpr. 380/2001, l’art. 4, c. 1-bis) l’obbligo
per i comuni di introdurre nei propri regolamenti – ai fini del
rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova
costruzione – l’installazione di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Nello specifico, andrà garantita una
produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità
abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica
dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione
superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione
energetica minima dovrà essere di 5 kW.
Tale obbligo era previsto inizialmente per il
1° gennaio 2009, ma il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207,
(comma 1-octies dell’art. 29), in sede di conversione lo ha
prorogato al 1° gennaio 2010.
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