Decreto 5 agosto 2011 – Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (11A11291) (GU n. 198 del 26-8-2011 )

Data:
1 Settembre 2011

Decreto 5 agosto 2011 – Procedure e requisiti per
l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi
del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (11A11291) (GU n. 198 del
26-8-2011
)

Il Decreto individua i requisiti per l’iscrizione, a
domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’Interno, dei
professionisti iscritti in albi professionali, nonché il rilascio
delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell’art. 16, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e sostituisce gli elenchi
previsti dal Ministero dell’Interno di cui alla legge 7
dicembre 1984, n. 818.

Restano valide le iscrizioni dei professionisti già
iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno, alla data di
entrata in vigore del presente decreto (art. 8) ma introduce
l’aggiornamento obbligatorio per il mantenimento dell’iscrizione
negli elenchi del Ministero dell’interno (art.
7).
  
I professionisti devono
effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di
prevenzione incendi della durata complessiva di almeno
quaranta ore nell’arco di
cinque anni dalla data di iscrizione
nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per coloro già iscritti a tale data.

 

I dati riguardanti l’iscrizione all’elenco sono
consultabili al sito dei VVFF: 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=3861

 

 

Allegato: decreto_5_agosto_2011.pdf

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