La validazione di progetti di opere pubbliche in base al codice degli appalti.

Data:
13 Settembre 2012

Riceviamo dal collega Candussi un chiaro riepilogo sul problema
della “validazione dei progetti”.

 


 

Studio Candussi &
Partners

 

 

 

LA VALIDAZIONE DI PROGETTI DI OPERE
PUBBLICHE

IN BASE AL CODICE DEGLI APPALTI

 

 

Il Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006, art. 112)
stabilisce che “le stazioni appaltanti verificano … la rispondenza
degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 93 e la
loro conformità alla normativa vigente”. Le modalità di
applicazione del Codice degli Appalti si ritrovano nel Regolamento
di cui al  DPR 207/2010.

 

Queste verifiche tecniche vengono effettuate ai
fini della formale “validazione” degli elaborati stessi,
validazione  che resta a carico del responsabile
del procedimento (art.55 del Regolamento).

 

Per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro
, la verifica dei progetti può essere effettuata dagli
uffici tecnici delle stazioni appaltanti (vedi art. 47 del
Regolamento) oppure da “strutture tecniche esterne” (art.
48)

 

Tra questi soggetti esterni rientrano i liberi
professionisti, le società di professionisti e le società di
ingegneria
o loro raggruppamenti (vedi art. 90 del Codice).
Essi però possono effettuare la “verifica della progettazione ai
fini della validazione” solo se sono in possesso della
certificazione di qualità ISO 9001 rilasciata da un
Organismo accreditato a livello europeo per il settore EA 34 (art.
48, c.1 del Regolamento); la certificazione, oltre ai classici
campi di applicazione come ad es. progettazione e direzione lavori
di opere civili, deve avere per espresso oggetto anche le
“verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della
validazione” (vedi Regolamento Tecnico di Accredia).

 

Però per “verifiche di progetti relativi a lavori di
importo inferiore a 1 milione di euro…” i “verificatori
esterni” sono esentati dal possesso della certificazione di qualità
ISO 9001 (art. 48, c.2 Regolamento).

 

Ulteriori requisiti per detti “verificatori” sono la
presenza nello Studio di una struttura tecnica autonoma con
relativo Responsabile Tecnico, l’assenza di rapporti professionali
negli ultimi 3 anni con i soggetti coinvolti nella progettazione e
l’assenza di incompatibilità.

 

 

Settembre 2012

 

 

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