Nota di Inarcassa prot. n. 115 del 2 aprile
2014
Oggetto: Possibilità di deroga al versamento del contributo minimo
soggettivo
Siamo lieti di comunicare che Inarcassa ha ottenuto dai Ministeri
vigilanti l’approvazione di un’importante modifica al Regolamento
Generale di Previdenza, proposta dal Comitato Nazionale dei
Delegati per rispondere alle difficoltà dei professionisti che da
anni subiscono gli effetti di una congiuntura economica
negativa.
Gli associati che pensano di dichiarare un reddito 2014
inferiore a 15.690 euro, già quest’anno possono non versare
il contributo soggettivo minimo e pagare, a
dicembre 2015, il solo 14,5% del reddito effettivamente
prodotto.
Si tratta di una modifica normativa che costituisce un’ulteriore
opportunità di sostegno agli associati e conferma la flessibilità
degli strumenti che Inarcassa offre per una costruzione sempre più
personalizzata del proprio percorso previdenziale.
La nuova norma prevede la possibilità di derogare all’obbligo
della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni –
anche non continuativi – nell’arco della vita lavorativa, per chi
produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo
minimo soggettivo.
L’anzianità utile alla pensione sarà riconosciuta in misura
proporzionale, come in analoghi ambiti previdenziali, a quanto
versato nell’anno ma, poiché contribuire poco significa godere di
una minore pensione futura, si potranno integrare gli importi
dovuti entro i cinque anni successivi e assicurarsi così
l’anzianità previdenziale completa.
Chi vorrà usufruire di questa nuova possibilità, da quest’anno
potrà versare il solo contributo minimo integrativo e di maternità.
Pur non pagando il contributo minimo soggettivo, conserverà
comunque tutte le prestazioni assistenziali offerte dalla Cassa: la
polizza sanitaria, l’indennità per inabilità temporanea, mutui,
sussidi per particolari casi di disagio economico e per figli
conviventi con gravi disabilità, così come l’accesso ai
finanziamenti agevolati per l’attività professionale e le
prestazioni previdenziali di natura assistenziale (invalidità,
inabilità e indirette).
A breve saranno disponibili su www.inarcassa.it le informazioni
complete riguardo all’applicazione della nuova norma e le modalità
per esercitare la facoltà di deroga.
Allegato: 020414_prot_115.pdf