E’ stato pubblicato oggi sul sito del Centro Studi del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri un importante documento dal
titolo “Professionisti iscritti ad albi e prestazioni
occasionali”. La nota offre una serie di
chiarimenti su un aspetto molto importante dell’attività
degli iscritti agli albi: la possibilità di svolgere prestazioni
occasionali in concomitanza con un rapporto di lavoro
dipendente.
Secondo l’analisi svolta dal Centro Studi, per i liberi
professionisti iscritti all’albo che intendano espletare un lavoro
occasionale, non sussiste il limite temporale entro cui effettuare
la prestazione, il limite del compenso e l’obbligo della partita
IVA previsto dalla legge. Si tratta di un’eccezione
espressamente indicata dalla normativa che regola il lavoro
occasionale oltre che un’interpretazione autentica fornita dal
legislatore.
Sulla base di quanto stabilito dalla normativa
vigente (in particolare il decreto legislativo 276/2003, art. 61)
la “collaborazione occasionale” non deve avere durata
superiore a 30 giorni e deve prevedere un compenso entro 5.000
euro. Ma la stessa normativa, poco oltre (al comma 3), chiarisce
che i limiti imposti allo svolgimento della collaborazione
occasionale, predisposti per evitare un abuso di tale forma
contrattuale, vengono meno per i professionisti iscritti ad un albo
professionale, poiché il rischio di abuso in questo caso non
sussiste.
Il Centro Studi CNI, inoltre, riprendendo la
normativa sottolinea come l’iscrizione ad un albo
professionale non sia da considerarsi come elemento sufficiente a
configurare la professione abituale di un’attività,
assoggettabile quindi a regime Iva e non sottoponibile a regime di
collaborazione occasionale (che, al contrario, non prevede
l’apertura di partita Iva). Di conseguenza, l’iscritto
all’albo che non esercita attività di lavoro autonomo (si tratterà
pertanto di un iscritto che svolge lavoro dipendente), potrà
effettuare attività di lavoro occasionale (cioè un lavoro
svolto in proprio, senza vincolo di subordinazione con il
committente) senza i limiti di tempo e di remunerazione
imposti dalla normativa, oltre che senza disporre di partita
Iva.
Il Centro Studi del CNI, infine, segnala
l’importanza di questa semplificazione. Essa, infatti,
risponde a dei criteri di ragionevolezza e, per molti versi,
incentiva il lavoro. Da questo punto di vista e per la
particolare fattispecie dei professionisti iscritti ad un albo, la
normativa è molto chiara ed esplicita. Particolarmente
rilevante è la possibilità di non disporre di partita IVA, purché
ovviamente le attività svolte siano realmente occasionali ovvero
abbiano il carattere dell’eventualità, della secondarietà e
dell’episodicità. Resta fermo il principio che per lo svolgimento
di lavoro occasionale con compensi superiori a 5.000 euro, i
professionisti dovranno iscriversi alla gestione separata Inps per
il relativo versamento dei contributi previdenziali.
–>> Documento
Professionisti iscritti ad albi e prestazioni
occasionali