Il 22 settembre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.221 il “Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122″, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 151
del 1 agosto 2011, la cui entrata in vigore è prevista per il
7 ottobre.
L’adozione del nuovo regolamento ha consentito, attraverso una
profonda rivisitazione delle procedure di prevenzione incendi, di
perseguire anche gli obiettivi in materia di snellimento e
semplificazione dei procedimenti amministrativi, da tempo
intrapresi, in armonia sia con il decreto legislativo n. 139/2006,
che con le recenti disposizioni sugli sportelli unici per le
attività produttive.
La nuova disciplina coniuga semplificazione e riduzione degli oneri
burocratici, nonchè riduzione e certezza dei tempi con una elevata
tutela della pubblica incolumità.
In merito alla determinazione delle tariffe dei servizi di
prevenzione incendi è reso disponibile sul sito www.vigilfuoco.it
un applicativo che, a seconda della tipologia di attività e
categoria, determina il corrispettivo in funzione del procedimento
richiesto.
http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=5574
SINTESI
Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del
30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell’attività
amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina
della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione
relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti
interessati.
La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che
l’avvento della segnalazione certificata di inizio attività (legge
n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni già descritte,
sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale, nonché di
quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività
produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n.
160.
Per la prima volta, in una materia così complessa, viene
concretamente incoraggiata un’impostazione fondata sul principio di
proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi
vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in
cui opera l’impresa e all’effettiva esigenza di tutela degli
interessi pubblici.
In primo luogo, il nuovo regolamento attualizza l’elenco delle
attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e,
introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a
tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del
rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di
complessità che contraddistingue l’attività stessa.
In secondo luogo, il provvedimento individua, per ciascuna
categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli
attuali procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle
categorie A e B.
Grazie alla individuazione di distinte categorie, A, B e C, è stato
possibile effettuare una modulazione degli adempimenti procedurali
e, in particolare:
# nella categoria A sono state inserite quelle attività
dotate di ‘regola tecnica’ di riferimento e contraddistinte da un
limitato livello di complessità, legato alla consistenza
dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale
presente;
# nella categoria B sono state inserite le attività
presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore
livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una
specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con
un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la
categoria ‘superiore’;
# nella categoria C sono state inserite le attività con
alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o
meno della ‘regola tecnica’.
In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale,
sono state quindi aggiornate e riadattate le modalità di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di
prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei
progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico
di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità,
le verifiche in corso d’opera, la voltura, prevedendo sia il caso
in cui l’attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le
attività produttive sia l’eventualità che si proceda direttamente
investendo il Comando Provinciale VV.F. competente per
territorio.
Nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento recante la
disciplina delle modalità di presentazione delle istanze per
l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, continueranno a
trovare applicazione le disposizioni contenute nel D.M. 4 maggio
1998.