ARES ha predisposto
un testo coordinato del Decreto Legislativo 192/2005 con le
modifiche introdotte dal Decreto Legge 63/2005.
Vi ricordiamo che il decreto legge è entrato in vigore il 6 giugno,
ma dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.
Le principali novità introdotte dal Decreto
legge 63/2013
Le principali novità introdotte dal decreto 63/2013 sono le
seguenti:
A partire dal 6 giugno 2013, l’Attestato di
Certificazione Energetica (A.C.E.) è denominato Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.) mentre il suo contenuto in termini
di formato rimane invariato finché non vengano emanati
decreti di modifica del format dell’attestato stesso contenuto nel
D.M. 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici”.
Si precisa inoltre che la denominazione Attestato di
Certificazione Energetica , attualmente adottata nel portale
internet di ARES, verrà a breve sostituita da Attestato di
Prestazione Energetica e che nel periodo intercorso tra il 6
giugno e la pubblicazione della variazione sul portale il file .pdf
rilasciato dallo stesso a seguito del deposito di un attestato. è
considerato valido a qualsiasi scopo venga prodotto anche se
denominato A.C.E..
La definizione di
“edificio a energia quasi zero”: edificio ad
altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle
disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti
definiti al decreto di cui all’articolo 4, comma 1. Il fabbisogno
energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura
significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno
del confine del sistema (in situ);
“edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a
verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica”:
edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi,
superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei
componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione
d’uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e
parametri energetici predeterminati;
“riqualificazione energetica di un edificio” un
edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica
quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e
non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria,
ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie
diverse da quelle indicate alla lettera l -vicies bis) – secondo
noi c’è un errore e si riferisce alle ristrutturazioni importanti
;
“ristrutturazione importante di un edificio”: un
edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante
quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e
non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria,
ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il
25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio,
comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti
esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione
delle coperture;
Con decreti successivi verranno fissate le prescrizioni e i
requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli
edifici diversificate secondo gli interventi: nuova costruzione;
ristrutturazioni importanti; riqualificazione energetica.
Vengono esclusi dall’applicazione del decreto gli edifici
rurali non residenziali sprovvisti di impianti di
climatizzazione. Per gli edifici ricadenti nell’ambito
della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1,
lettere b) e c) , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, è necessario
comunque attestare la prestazione energetica degli edifici, e
rispettare le norme relative all’ esercizio, la manutenzione e le
ispezioni degli impianti tecnici
Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per
singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base
mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia rinnovabile
prodotta all’interno del confine del sistema. Si opera la
compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l’energia
rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, per
vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente
vettore energetico consumato; ai fini della compensazione, è
consentito utilizzare l’energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili all’interno del confine del sistema ed esportata.
A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di
nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di
proprietà di queste ultime devono essere edifici a energia quasi
zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione
è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.
L’attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato
“attestato di prestazione energetica” ed è
rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti,
venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati
al comma 6 (edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e
aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2 –
successivamente 250 m2) .
Gli annunci di vendita e locazione riportano:
– l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio
– l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o
dell’unità immobiliare
– la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti sono dotati di un attestato di
prestazione energetica al termine dei lavori.
L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a
una o più unità immobiliari facenti parte di un
medesimo edificio. L’attestazione di prestazione energetica
riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora
esse abbiamo la medesima destinazione d’uso, siano servite, qualora
presente, dal medesimo impianto termico destinato alla
climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema
di climatizzazione estiva.
L’attestato di prestazione energetica ha una validità
temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio
ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o
riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o
dell’unità immobiliare.
L’attestato di qualificazione energetica comprende
anche l’indicazione di possibiliinterventi migliorativi delle
prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio,
o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di attestazione
energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a
seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi.
Con un successivo decreto è previsto l’adeguamento del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 –
linee guida nazionali per la certificazione
energetica.
Viene detto che un elemento obbligatorio dell’attestato sono le
raccomandazioni per il miglioramento
dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli
interventi più significativi ed economicamente convenienti,
separando la previsione di interventi di ristrutturazione
importanti da quelli di riqualificazione energetica
Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle
rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche e
illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste
dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto.
ATTENZIONE : ora si parla anche di impianti di illuminazione!
In relazione all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell’ambito della
relazione tecnica di progetto, è prevista una valutazione della
fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di
sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo
puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia
rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento,
pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti.
Le regioni e le province autonome provvedono a:
a) istituire un sistema di riconoscimento degli
organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione
sugli impianti termici e di attestazione della prestazione
energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro
qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo
conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto
delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei
servizi.
b) avviare programmi di verifica annuale della conformità
dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.
Nelle more dell’aggiornamento delle specifiche norme europee di
riferimento, le metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche degli edifici, sono quelle di seguito elencate:
a) raccomandazione CTI 14/2013 “Prestazioni
energetiche degli edifici – Determinazione dell’energia primaria e
della prestazione energetica EP per la classificazione
dell’edificio”, o normativa UNI equivalente e successive norme
tecniche che ne conseguono;
b) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli
edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica
dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
c) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli
edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la
produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e
l’illuminazione;
d) UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli
edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
e) UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli
edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri
metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione
acqua calda sanitaria.
L’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo
6, il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, la
relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di
qualificazione energetica di cui all’articolo 8, sono resi in forma
di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al
comma 1 eseguono i controlli con le modalità di cui all’articolo 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a
6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui
all’articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal
medesimo articolo.
A tal fine abbiamo predisposto una
dichiarazione tipo che dovrà essere allegata agli
attestati unitamente alla fotocopia del documento di identità del
certificatore o dei certificatori.(in allegato alla mail). La
stessa dichiarazione dovrà essere allegata per gli altri documenti
(rapporto di controllo tecnico, relazione tecnica, asseverazione di
conformità e attestato di qualificazione energetica).
Sono state previste numerose sanzioni:
Il professionista qualificato che rilascia la
relazione tecnica di cui all’articolo 8, compilata senza il
rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui
all’articolo 8, comma 1 e 1 -bis , o un attestato di prestazione
energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle
metodologie di cui all’articolo 6, è punito con una sanzione
amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200
euro. L’ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo
le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o
collegi professionali per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
Il direttore dei lavori che omette di presentare
al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato
di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2,
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a
6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne
comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per
i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare,
l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che
se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle
operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di
climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1,
è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e
non superiore a 3000 euro.
L’operatore incaricato del controllo e
manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere
il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e
non superiore a 6000 euro. L’ente locale, o la regione competente
in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici di nuova
costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni
importanti, come previsto dall’articolo 6, comma 1, il
costruttore o il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000
euro.
In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso
di vendita, come previsto dall’articolo 6, comma
2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso
di nuovo contratto di locazione, come previsto
dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800
euro.
In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri
energetici nell’annuncio di offerta di vendita o
locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il
responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa
non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Ringraziando per la collaborazione, inviamo cordiali saluti
Angela Sanchini
Arch. Angela
Sanchini
Direttore
tecnico di ARES
ARES Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile
soc. a r.l.
Società in house della Regione Friuli Venezia Giulia
Viale della Vittoria, 9 – 33085 Maniago PN
tel. 0039 0427 709326 oppure 0039 0432 545717
e-mail aresfvg@aresfvg.it oppure angela.sanchini@aresfvg.it
sito internet http://www.aresfvg.it/
Allegato: attestato_dichiarazione_sostitutiva_atto__notorio.doc